Nel procedimento disciplinare davanti al C.d.O. è legittima la citazione a comparire all’udienza dibattimentale firmata dal solo presidente dell’ordine, e non anche dal consigliere segretario; infatti, come emerge dal disposto normativo, artt. 47, ultimo comma, e 48, numero 6, r.d. n. 37/1934, la citazione dell’incolpato è atto che rientra nelle specifiche competenze del presidente (e non anche del segretario come previsto, ex art. 51 r.d.37/1934, per la decisione conclusiva del procedimento).(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 2 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 14 maggio 2003, n. 95
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 14 Maggio 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 02 Ottobre 1997
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