La convocazione del collegio giudicante, effettuata attraverso l’invio di fax e la successiva dichiarazione nel verbale d’udienza “dell’avvenuta regolare convocazione di tutti i componenti a mezzo fax”, costituisce prova della regolare convocazione del collegio giudicante, fino a querela di falso, e della regolare costituzione dello stesso, intervenendo, in questa ipotesi, il principio di presunzione di efficacia degli atti amministrativi.(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 2 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 14 maggio 2003, n. 95
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 14 Maggio 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 02 Ottobre 1997
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