Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere continuativo – Termine quinquennale – Decorrenza.

L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Tale deve essere considerato il mancato pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega e il mancato pagamento delle obbligazioni assunte). (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 31 gennaio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 14 maggio 2003, n. 94

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 14 Maggio 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 31 Gennaio 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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