Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di riservatezza cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che faccia partecipare al colloquio con il proprio cliente un estraneo al fine di predisporre una testimonianza sul contenuto del colloquio stesso. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura nei confronti dell’avvocato che, al colloquio in cui sconsigliava al cliente di proseguire nell’azione giudiziale, aveva fatto assistere un terzo estraneo al fine di predisporre, come da lui stesso ammesso, una testimonianza a suo favore). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cuneo, 28 novembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TESTA), sentenza del 14 maggio 2003, n. 92
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 14 Maggio 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Cuneo, delibera del 28 Novembre 2000 (censura)
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