Il procedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile; pertanto il soggetto privato, per far valere i propri interessi lesi, dovrà rivolgersi alla giurisdizione civile o penale, a seconda del genere di tutela che egli intende ottenere dall’ordinamento giuridico. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 6 giugno 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 14 maggio 2003, n. 87
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 14 Maggio 2003 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Giugno 2002 (archiviazione)
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