È legittima l’iscrizione all’albo professionale forense dei dipendenti pubblici impiegati nel lavoro dipendente a tempo parziale; l’art. 1, comma 56 e 56 bis, l. 662/1996, infatti, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 189/2001, rimodulando il sistema delle incompatibilità, ha dichiarato compatibile l’esercizio della professione forense con lo status di dipendente pubblico in regime di part-time. (Nella specie il C.N.F., considerando il disposto normativo e quanto stabilito dalla Corte costituzionale, ha accolto il ricorso dichiarando il diritto all’iscrizione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 9 febbraio 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 29 Aprile 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 09 Febbraio 2001
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