Deve essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo, ove dopo la sospensione del procedimento davanti al C.N.F. e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la questione di legittimità, la causa sia stata rimessa a ruolo pur non essendo stata preventivamente presentata l’istanza di cui all’articolo 297, c.p.c., primo comma, nelle forme previste dallo stesso articolo al terzo comma. (Dichiara la cancellazione della causa dal ruolo nel ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 9 novembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 29 aprile 2003, n. 84
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 29 Aprile 2003 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 29 Aprile 1998
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