La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ascoli Piceno, 15 marzo 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 29 aprile 2003, n. 81
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 29 Aprile 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Ascoli Piceno, delibera del 15 Marzo 2001
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