Avvocato – Norme deontologiche – Divieto di pubblicità – Diritto di informazione – Inserimento nelle pagine utili dell’indicazione dello studio legale con caratteri in grassetto – Legittimità.

L’inserimento nelle pagine utili del nome dell’avvocato e dell’indirizzo dello studio legale con cornicetta nera e caratteri grafici in stile grassetto non è da considerare messaggio pubblicitario e non costituisce pertanto violazione del divieto di pubblicità ma è esplicazione del diritto di informazione consentito a ciascun iscritto. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 6 luglio 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 29 aprile 2003, n. 78

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 29 Aprile 2003 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 06 Luglio 2000
Giurisprudenza CNF

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