Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Rapporti con i colleghi – Rapporti con la parte assistita – Avvocato domiciliatario – Trattenimento somme di spettanza del cliente a compensazione onorari – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità verso la parte assistita e di informativa e diligente svolgimento dell’incarico verso il dominus della causa, l’avvocato domicilatario che, non autorizzato, trattenga somme di spettanza del cliente a compensazione di onorari peraltro eccessivi. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 11 dicembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 29 aprile 2003, n. 75

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 29 Aprile 2003 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 11 Dicembre 2001 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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