La condotta specchiatissima e illibata richiesta per l’iscrizione nel registro speciale dei praticanti non può ritenersi astrattamente limitata dalla pendenza di procedimenti disciplinari a carico del praticante medesimo, ma deve essere accertata valutando analiticamente i fatti oggetto delle contestazioni disciplinari individuandone le ragioni di rilevanza ai fini della valutazione della condotta medesima. (Nella specie è stata annullata la decisione di rigetto della domanda di iscrizione del praticante argomentata dalla sola pendenza di procedimenti disciplinari a suo carico). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Venezia, 6 maggio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LUBRANO), sentenza del 29 aprile 2003, n. 74
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 29 Aprile 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 06 Maggio 2002
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