Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Accanimento giudiziale – Coinvolgimento di parte estranea alla controversia – Pressioni alla controparte – Illecito deontologico.

Pone in esser un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che minacci di far entrare nella controversia insorta tra parti diverse un terzo estraneo al fine di esercitare una ingiusta pressione sulla controparte. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento nei confronti dell’avvocato che, al fine di esercitare una ingiusta pressione sulla controparte, aveva minacciato di far entrare nella controversia insorta tra appaltatore e subappaltatore il committente principale, peraltro magistrato in carica). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 8 giugno 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 29 aprile 2003, n. 70

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 29 Aprile 2003 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 08 Giugno 2001 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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