Avvocato – Procedimento disciplinare – Comunicazione di apertura del procedimento disciplinare – Citazione – Libertà di forme – Legittimità.

Ai fini della comunicazione dell’apertura del procedimento disciplinare e della successiva citazione non è necessaria l’adozione della forma del decreto di citazione , ma è sufficiente la disposta comparizione dell’incolpato all’udienza fissa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 8 giugno 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 29 aprile 2003, n. 70

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 29 Aprile 2003 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 08 Giugno 2001 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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