Avvocato – Norme deontologiche – Vita privata – Omesso adempimento delle obbligazioni assunte – Illecito deontologico.

L’avvocato che ometta di pagare il compenso spettante ad un collega per la prestazione svolta in suo favore pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità a cui ciascun professionista è tenuto anche nelle vicende della sua vita privata. (Nella specie, in considerazione della diversa qualificazione giuridica da attribuire all’illecito disciplinare, rientrante in una violazione relativa alla vita privata e non al rapporto di colleganza, e delle obiettive difficoltà economiche, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 15 maggio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PETIZIOL), sentenza del 11 aprile 2003, n. 68

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 11 Aprile 2003 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 15 Maggio 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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