Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di riservatezza – Produzione in giudizio di lettera contenente una proposta transattiva – Illecito deontologico.

L’avvocato che produca in giudizio una missiva del collega di controparte, qualificata peraltro come “riservata”, e contenente una proposta transattiva, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di riservatezza e colleganza a cui ciascun professionista è tenuto per la piena realizzazione del processo. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 2 aprile 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. SALIMBENE), sentenza del 11 aprile 2003, n. 66

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 11 Aprile 2003 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 02 Aprile 2001 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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