Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, nell’ambito dell’attività professionale, partecipi ad una associazione avente fini illeciti e strumentali alla realizzazione di truffe ai danni di varie compagnie di assicurazione per il risarcimento di sinistri mai avvenuti, provvedendo a raccogliere false dichiarazioni di soggetti fittiziamente coinvolti. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per anni uno). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 4 dicembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. RUGGIERI), sentenza del 11 aprile 2003, n. 64
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 11 Aprile 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 04 Dicembre 2000 (sospensione)
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