Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Autonomia – Sentenza di patteggiamento – Equiparazione ad una sentenza di condanna – Effetti del provvedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, ma per il nuovo disposto dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna, a cui è equiparata (ex art. 445 c.p.p.) la sentenza di patteggiamento (ex art. 444 c.p.p.), ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (e tali disposizioni sono applicabili ai procedimenti in corso ex art. 10, comma 1, l. n. 97/01). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 4 dicembre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. RUGGIERI), sentenza del 11 aprile 2003, n. 64

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 11 Aprile 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 04 Dicembre 2000 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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