Avvocato – Tenuta degli albi – Elenco speciale – Dipendente comunità europea – requisito del domicilio e della residenza – Art. 14 del protocollo sui privilegi allegato al Trattato di Bruxelles (1965) – Articolo 52 Trattato di Roma (1957) – Presunzione di domicilio nel paese d’origine – Domicilio o residenza nel circondario del C.d.O.- Non necessita.

In base al combinato disposto dell’art. 14, comma I, del protocollo “sui privilegi e sulle immunità della C.E.” , allegato al Trattato di Bruxelles, 8.04.1965, secondo il quale i funzionari che nell’esercizio delle loro funzioni al servizio della comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese dove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso la Comunità, sono considerati sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio come tuttora domiciliati in quest’ultimo paese se esso sia membro della Comunità; e dell’art. 52 del Trattato di Roma, nonché della copiosa giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (sent. 7 marzo 2002), secondo il quale “gli avvocati comunitari hanno diritto di stabilirsi ovunque nel territorio delle Comunità, senza per questo perdere i loro diritti e privilegi in base al diritto comune dello stato di provenienza, con facoltà anche di creare e conservare più di un centro di attività sul territorio della comunità stessa”, deve ritenersi legittima l’iscrizione all’albo del professionista dipendente della Commissione europea anche se lo stesso in ragione del suo status di funzionario non possa indicare un domicilio professionale nel circondario del C.d.O. in cui chieda o abbia l’iscrizione: egli sarà infatti dispensato da tale requisito in ragione della preminenza dei principi del trattato rispetto alle norme di diritto interno. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 28 giugno 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 11 aprile 2003, n. 63

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 11 Aprile 2003 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 28 Giugno 2001
Giurisprudenza CNF

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