Deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, così come previsto dall’art. 50, comma II, r.d.l. n. 1578/33. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 ottobre 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 11 Aprile 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Ottobre 2001
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