L’avvocato che, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, attesti falsamente l’autenticità delle firme apposte in calce alle procure sugli atti giudiziari dei quali si avvalga, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità propri della classe forense. (Nella specie, in considerazione del tempo trascorso, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi tre a mesi due, da ritenersi, peraltro, già scontata con l’applicazione della pena accessoria già irrogata dal giudice istruttore). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 23 novembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 11 aprile 2003, n. 61
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 11 Aprile 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 23 Novembre 1995 (sospensione)
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