Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché in contrasto con il dovere di indipendenza e probità propri della classe forense, l’avvocato che, sottoscrivendo una convenzione con l’associazione “giudici arbitrali”, si obblighi a utilizzare per l’ufficio la denominazione “forum arbitrale”, a rispettare l’esclusiva dell’attività con detta associazione, a fornire consulenza obbligatoria, indistintamente, a tutti gli utenti dell’associazione e, da ultimo, consenta alla pubblicità dell’attività attraverso il volantinaggio, così ponendo in essere una forma di accaparramento di clientela e di pubblicità vietata. (Nella specie, in considerazione del ravvedimento e della buona fede, la sanzione della censura e stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 27 novembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 11 aprile 2003, n. 60
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 11 Aprile 2003 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 27 Novembre 2000 (censura)
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