Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità propri della classe forense, l’avvocato che, dopo aver ottenuto formale procura e fondo spese, ometta di svolgere il mandato ricevuto, dia false informazioni al cliente sullo stato della causa, emetta un assegno sprovvisto di copertura e, richiesto, non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie la sanzione della sospensione per un anno è stata ridotta a mesi otto). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 19 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 11 aprile 2003, n. 58
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 11 Aprile 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 19 Novembre 2001 (sospensione)
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