Avvocato – Procedimento disciplinare – Comparizione dell’incolpato – Impedimento – Richiesta di rinvio – Certificato medico – Mancata dimostrazione dell’impedimento – Rigetto.

L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al C.d.O. nell’ambito di un procedimento disciplinare e la conseguente richiesta di rinvio non può ritenersi sussistente qualora sia sorretto da un certificato medico che, pur attestando la presenza di una patologia non dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire. (Nella specie il certificato rilasciato una settimana prima dell’udienza prescriveva la necessità di riposo ma non certificava l’assoluto impedimento a comparire). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 19 novembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 11 aprile 2003, n. 58

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 11 Aprile 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 19 Novembre 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment