Il procedimento di sospensione cautelare è immediatamente esecutivo e priva conseguentemente il professionista della facoltà di esercitare la professione, sospendendone i diritti derivanti dalla iscrizione all’albo. E’ pertanto inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato, privo dello jus postulandi ex articolo 63, comma I r.d.. n. 37/1934, in quanto sospeso cautelarmente, che non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, munito di regolare procura. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 12 maggio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 11 aprile 2003, n. 55
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 11 Aprile 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 12 Maggio 2001
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