Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione divenuta esecutiva – Impugnazione al C.N.F. – Patrocinio personale – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato, privo dello jus postulandi ex art. 63, I comma r.d.l. n. 37/1934, in quanto sospeso con sanzione divenuta definitiva, che non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti la giurisdizioni superiori munito di regolare procura. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 11 aprile 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 11 aprile 2003, n. 54

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 11 Aprile 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 11 Aprile 2002
Giurisprudenza CNF

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