Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme a compensazione – Omesso rendiconto – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che non autorizzato trattenga ingenti somme a compensazione di onorari omettendo, peraltro, di dare il rendiconto dell’attività svolta e di fornire chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie e stata confermata la sanzione della radiazione nei confronti dell’avvocato che aveva trattenuto ripetutamente somme per centinaia di milioni). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 5 dicembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. LUBRANO), sentenza del 11 aprile 2003, n. 52

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 11 Aprile 2003 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 05 Dicembre 2001 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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