Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che concluda transazioni non autorizzate dal cliente, trattenga le somme avute in ragione del mandato e ometta di dare informazioni e il rendiconto sull’attività svolta. (Nella specie, anche in considerazione del fatto che l’avvocato era creditore della parte assistita di somme rilevanti in relazione alle prestazioni professionali rese, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi dieci a mesi sei). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 21 dicembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ORSONI), sentenza del 11 aprile 2003, n. 51
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 del 11 Aprile 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 21 Dicembre 2000 (sospensione)
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