L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta, fatto pervenire al C.N.F. da parte del ricorrente determina l’inammissibilità del ricorso e conseguentemente l’estinzione del procedimento. (Dichiara inammissibile ed estinto il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 9 maggio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 11 aprile 2003, n. 49
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 11 Aprile 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 09 Maggio 2002
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