L’avvocato che accetti l’incarico difensivo ma non si faccia rilasciare idonea procura, così da determinare la nullità della sua costituzione in giudizio, e che peraltro ometta di fatturare le somme ricevute in acconto, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e diligenza a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 24 marzo 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 11 aprile 2003, n. 46
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 11 Aprile 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 24 Marzo 2000 (censura)
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