Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione dell’addebito – Erroneo riferimento a norme del codice deontologico forense – Irrilevanza – Nullità della decisione – Non sussiste.

Non costituisce nullità della decisione il riferimento a norme del codice deontologico forense, approvate successivamente alla commissione del fatto disciplinarmente perseguito, poiché i precetti ivi codificati erano già riconducibili ai principi generali di correttezza, dignità e decoro dettati dalla legge professionale forense e costantemente riconosciuti e applicati dalla giurisprudenza disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 5 ottobre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PETIZIOL), sentenza del 20 marzo 2003, n. 44

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 20 Marzo 2003 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 05 Ottobre 1998 (censura)
Giurisprudenza CNF

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