Avvocato – Tenuta degli albi – Iscrizione – Requisiti – Godimento dei diritti civili – Sentenza di inabilitazione del professionista – Cancellazione dall’albo.

Requisito essenziale per l’iscrizione all’albo degli avvocati e lo svolgimento del patrocinio forense è il godimento del pieno esercizio dei diritti civili previsti dall’articolo 17 n. 2 r.d.l. 1578/33; pertanto deve essere cancellato dall’albo il professionista nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di inabilitazione (avente efficacia esecutiva). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 17 giugno 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CRICRI’), sentenza del 29 marzo 2003, n. 43

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 29 Marzo 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 17 Giugno 2002
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment