Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga somme avute in ragione del mandato ed ometta di dare il rendiconto al cliente sull’attività svolta e sull’impiego delle somme percepite. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi nove). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 8 marzo 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CRICRI’), sentenza del 29 marzo 2003, n. 42
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 29 Marzo 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 03 Gennaio 2019 (sospensione)
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