E’ irrilevante ai fini della validità del procedimento disciplinare davanti al C.d.O. l’eventualità che in una seduta il consigliere segretario sia sostituito, per impossibilità di partecipare, da altro consigliere senza che vi sia stata una preventiva delibera di nomina da parte del consiglio, ove peraltro il consiglio dichiarando a verbale che: “assume le funzioni di segretario il consigliere..” , abbia implicitamente deliberato la sostituzione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 10 settembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 29 marzo 2003, n. 40
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 29 Marzo 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Settembre 1996
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