In assenza di una previsione normativa specifica, la comunicazione della convocazione del C.d.O. quale mera manifestazione di scienza ricettiva, posta a tutela del diritto d’intervento dei soggetti componenti l’organo, può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo e non è necessaria, ai fini della valida costituzione del collegio, la precostituzione della prova dell’avvenuta convocazione di tutti i suoi membri (quando peraltro la legge si limiti a stabilire la partecipazione di un limitato numero di componenti, numero legale, per la validità della seduta). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 10 settembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 29 marzo 2003, n. 40
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 29 Marzo 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Settembre 1996
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