Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza – Mancata attesa del collega di controparte – Rifiuto di aprire il verbale ormai chiuso all’arrivo del collega – Illecito deontologico – Non sussiste.

Il rapporto di colleganza che impone la collaborazione fra colleghi deve essere sempre improntato a condizioni di reciprocità; pertanto pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che, dopo una lunga e inutile attesa, rifiuti di riaprire il verbale di udienza ormai chiuso, se il collega arrivando con notevole ritardo non presenti le proprie scuse e la parte dal lui assistita chieda categoricamente di non accedere a nessuna cortesia verso la controparte medesima. (Nella specie è stato assolto l’avvocato a cui era stata inflitta la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 21 novembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 29 marzo 2003, n. 38

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 29 Marzo 2003 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 21 Novembre 2001 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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