Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di controllare l’operato del praticante non abilitato e consenta l’inserimento del suo nome nell’epigrafe di un atto giudiziario e nella procura a difendere. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 20 luglio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 29 marzo 2003, n. 36
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 29 Marzo 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 20 Luglio 1999 (censura)
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