L’avvocato che chieda compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura all’avvocato che, dopo aver concordato un compenso, chiedeva alla cliente il pagamento di un imprevisto notevole importo di spese, in realtà non giustificato da alcun evento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 1 dicembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 28 marzo 2003, n. 31
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 28 Marzo 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 01 Dicembre 1999 (censura)
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