Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perchè lesivo del dovere di probità e decoro propri della classe forense l’avvocato che in una conversazione telefonica offra ad un carabiniere un indebito compenso al fine di garantire la permanenza dei propri assistiti nella unità abitativa dalla quale erano stati sfrattati. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con la più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Alba, 7 giugno 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. GRIMALDI), sentenza del 25 marzo 2003, n. 25
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 25 Marzo 2003 (accoglie) (archiviazione)- Consiglio territoriale: COA Alba, delibera del 07 Giugno 1996 (sospensione)
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