La deliberazione del C.d.O. di rinvio del dibattimento ad una nuova udienza successiva, contenuta nel verbale della precedente udienza, costituisce regolare convocazione del collegio giudicante. (Nella specie peraltro l’unico consigliere che non era presente nell’udienza in cui si decideva il rinvio era poi presente alla nuova udienza). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Alba, 7 giugno 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. GRIMALDI), sentenza del 25 marzo 2003, n. 25
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 25 Marzo 2003 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Alba, delibera del 07 Giugno 1996 (sospensione)
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