Il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 50 del r.d.l. n. 1578/33, per la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi otto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Nola, 25 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. VERMIGLIO), sentenza del 12 marzo 2003, n. 17
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 12 Marzo 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Nola, delibera del 25 Maggio 1999 (sospensione)
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