Pone in essere un comportamento disciplinarmente corretto l’avvocato che usi in una lettera espressioni forti verso un collega se dall’analisi delle stesse e del contesto in cui erano state poste, debbano considerarsi espressioni di stile, perciò carenti di portata offensiva. (Nella specie il professionista in una lettera-esposto al C.d.O. aveva dichiarato che il collega non era “ meritevole di alcuna considerazione alla luce dei suoi pregressi molteplici comportamenti capziosi e vessatori”, ma lo aveva fatto in risposta ad una precedente lettera-esposto del collega nella quale si usava espressioni oltremodo forti quali: “ ..il comportamento espressamente scorretto e oltremodo vessatorio ai loro danni che non giova all’immagine e al decoro della categoria forense..”). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 16 febbraio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SALDARELLI), sentenza del 12 marzo 2003, n. 13
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 12 Marzo 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 16 Febbraio 2001
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