E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. proposto personalmente dal professionista che sia privo dello jus postulandi (ex art. 60 r.d. n. 37/1934) perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 8 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. VERMIGLIO), sentenza del 12 marzo 2003, n. 12
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 12 Marzo 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 08 Novembre 2001
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