Gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la fase amministrativa, davanti al C.d.O., producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. (Sono atti interruttivi ad effetti istantanei : la notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione completo, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento e la notifica della decisione). (Nella specie è stata dichiarata la prescrizione perché, dopo la delibera di apertura del procedimento disciplinare, erano trascorsi più di cinque anni senza che nessun atto interruttivo fosse stato posto in essere dal C.d.O., non essendo il termine prescrizionale automaticamente sospeso dalla presenza di un procedimento penale aperto per lo stesso fatto). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 18 dicembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. STEFENELLI), sentenza del 21 febbraio 2003, n. 8
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 21 Febbraio 2003 (accoglie) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 18 Dicembre 2001 (radiazione)
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