Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.N.F. – Natura giurisdizionale – Applicabilità dei principi del rito processuale civile – Richiesta di integrazione di una prova testimoniale già assunta – Inammissibilià.

Al procedimento disciplinare forense davanti al C.N.F. , avente natura giurisdizionale, si applicano i principi del rito processuale civile, in quanto compatibili, e pertanto non è ammissibile l’integrazione di una prova testimoniale già assunta perché ciò comporterebbe la ripartizione in più momenti successivi di un mezzo istruttorio che, secondo detti principi, deve essere contestuale e unitario. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 18 dicembre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. SCASSELLATI SFORZOLINI, rel. PETIZIOL), sentenza del 21 febbraio 2003, n. 7

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 21 Febbraio 2003 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 18 Dicembre 2000 (censura)
Giurisprudenza CNF

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