Al procedimento disciplinare forense davanti al C.N.F. , avente natura giurisdizionale, si applicano i principi del rito processuale civile, in quanto compatibili, e pertanto non è ammissibile l’integrazione di una prova testimoniale già assunta perché ciò comporterebbe la ripartizione in più momenti successivi di un mezzo istruttorio che, secondo detti principi, deve essere contestuale e unitario. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 18 dicembre 2000).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 21 Febbraio 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 18 Dicembre 2000 (censura)
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