Avvocato – Tenuta degli albi – Praticante avvocato – Cancellazione – Impugnazione al C.N.F. – Ricorso proposto personalmente dal professionista privo dello jus postulandi – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. proposto personalmente dal professionista che sia privo dello jus postulandi (ex art. 60 r.d. n. 37/1934) perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 marzo 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. SCASSELLATI SFORZOLINI, rel. PETIZIOL), sentenza del 21 febbraio 2003, n. 6

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 21 Febbraio 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Marzo 2002
Giurisprudenza CNF

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