E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. proposto personalmente dal professionista che sia privo dello jus postulandi (ex art. 60 r.d. n. 37/1934) perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 marzo 2002).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 21 Febbraio 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Marzo 2002
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