La cancellazione per incompatibilità, accertata in fase di revisione degli albi successivamente all’iscrizione, è un atto dovuto, esplicazione di un potere particolare di emendazione degli albi, avente natura amministrativa, e non richiede pertanto l’assegnazione del termine a difesa di 10 giorni (previsto e necessario per le altre ipotesi di cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 4 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. SALIMBENE), sentenza del 20 febbraio 2003, n. 5
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 20 Febbraio 2003 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 04 Maggio 2000 (cancellazione amm.va)
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