Il procedimento disciplinare che si svolge davanti al C.d.O. ha natura amministrativa e non giurisdizionale e pertanto deve escludersi l’applicabilità dei principi e delle garanzie riservati alla sola fase giurisdizionale, e deve ritenersi infondata la questione concernente il contrasto tra la normativa interna, in materia di ordini professionali, e quella comunitaria, posto che l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo attiene ai soli procedimenti aventi carattere giurisdizionale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 aprile 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. STEFENELLI), sentenza del 20 febbraio 2003, n. 2
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 20 Febbraio 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Aprile 1999
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