Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e quindi l’inammissibilità del ricorso avverso una delibera di iscrizione all’albo, nell’ipotesi in cui il professionista cancellato per incompatibilità da un ordine e poi reiscritto in un altro abbia, nelle more, eliminato la causa di incompatibilità. (Nella specie il professionista dipendente pubblico presso il tribunale dove aveva chiesto l’iscrizione si era poi cancellato e iscritto in altro ordine; successivamente, nelle more, dimesso da rapporto di lavoro subordinato). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Varese, 8 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 dicembre 2002, n. 215
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 215 del 24 Dicembre 2002 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Varese, delibera del 08 Ottobre 1999
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