L’astensione, come la ricusazione, riguarda il giudice come persona fisica relativamente alle sue ragioni soggettive e individuali e non può riferirsi all’organo nella sua astrattezza; è pertanto inammissibile l’astensione collettiva dell’intero C.d.O.. (Nella specie è stata dichiarata inammissibile l’astensione collettiva ed è stato ritenuto competente il C.d.O. che si era astenuto). (Risolve il conflitto negativo di competenza sollevato in data 18 novembre 1999 tra il C.d.O. di Roma e il C.d.O. di Perugia, dichiarando la competenza del C.d.O. di Roma).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ITALIA), sentenza del 24 dicembre 2002, n. 210
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 24 Dicembre 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Novembre 1999
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