E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 63, 1° comma r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non sia assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 ottobre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TIRALE), sentenza del 24 dicembre 2002, n. 208
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 208 del 24 Dicembre 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Ottobre 2001
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